IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella Camera di consiglio
del 10 giugno 2004.
    Visto  il  ricorso  773/2004  proposto da Scopinaro Lucia, Parodi
Paola, Calcagno Elisabetta, Flick Arturo, Peccioli Anna Maria, Grosso
Valentina  rappresentati  e  difesi da: Crucioli Mattia con domicilio
eletto in Genova, via Macaggi, 21/5-8, presso Crucioli Mattia.
    Contro  Ministero  della  giustizia  rappresentato  e  difeso da:
Avvocatura  dello Stato con domicilio eletto in Genova, viale Brigate
Partigiane,  2, presso la sua sede e nei confronti di Mereu Alesandra
per  l'annullamento,  previa sospensione dell'esecuzione, del d.m. 28
febbraio 2004 e del d.m. 23 marzo 2004, di indizione di n. 2 concorsi
per  uditore  giudiziario, nella parte in cui non prevedono l'esonero
dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per
i candidati in possesso del titolo di avvocato e/o dottore di ricerca
in discipline giuridiche.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista   la   domanda   di   sospensione   della   esecuzione  del
provvedimento   impugnato,   presentata   in   via   incidentale  dal
ricorrente;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
giustizia;
    Udito  il  relatore  consigliere Raffaele Prosperi e uditi l'avv.
Crucioli  per  i  ricorrenti  e  e  l'avv.  dello Stato Guerra per il
Ministero della giustizia;
    Visti  gli  artt. 19  e  21,  u.c.,  della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034,  e l'art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Ritenuto   che   il   bando  di  concorso  impugnato  costituisca
esecuzione  delle  disposizioni  di  cui  al combinato disposto degli
articoli  22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis
del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12,  salvo che per quanto
riguarda  la  previsione  dell'esonero  dalla  prova  preliminare dei
candidati   in  procinto  di  conseguire  il  diploma  di  scuola  di
specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la qualita' di
magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,  procuratore  o
avvocato  dello  Stato  ovvero  di  idoneo  ad  uno  degli ultimi tre
concorsi, che non e' prevista dal citato art. 123-bis;
    Ritenuto  di  conseguenza  che  la sostanza delle censure dedotte
finisca  cosi'  con  il  risolversi  nella  questione di legittimita'
costituzionale  delle  norme citate nella parte in cui prescrivono la
sottoposizione  di  una  parte  dei  candidati alla prova preliminare
ovvero  nella  parte  in  cui  -  nell'individuare  le  categorie dei
beneficiari  dell'esonero  da tale prova - non darebbero rilevanza ad
ulteriori  titoli  ritenuti  meritevoli di particolare considerazione
legislativa;
    Ritenuto,    per    quanto    riguarda    tali    questioni    di
costituzionalita', che:
        a)  la  previsione  della  sottoposizione  di  una  parte dei
candidati  alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta
politica   del   legislatore   che  -  tenendo  conto  del  carattere
transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli due concorsi,
e  della  pratica  organizzazione  della  stessa  che  non privilegia
esasperatamente, a differenza di altri concorsi, doti di mnemonicita'
a  breve  traducentisi  quasi  in  riflessi condizionati - non appare
arbitraria  o irragionevole, rispondendo all'esigenza di contenere il
numero   dei   candidati,  al  fine  di  semplificare  le  operazioni
concorsuali e di contenerne la durata in limiti ragionevoli;
        b) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare
per  i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare
profili  di arbitrarieta' ed irragionevolezza tali da giustificare la
sottoposizione  della  relativa  questione alla Corte costituzionale,
previa  concessione  della  tutela  cautelare, visto il gia' avvenuto
vaglio  della  preparazione  culturale dei soggetti interessati in un
esame   di   ammissione   ad   una  professione  notoriamente  tra  i
maggiormente  selettivi  ed  apparendo  altresi' grave il pregiudizio
derivante  dalla  necessita'  di  dedicarsi,  in  concomitanza con lo
svolgimento   della   professione,   alla   particolare  preparazione
mnemonica  occorrente  per  una  prova  preliminare  all'esame vero e
proprio sulle materie del concorso;
        c) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare
per  i  candidati  in  procinto di conseguire il titolo di dottore di
ricerca  sembra  anch'essa  arbitraria e irragionevole soprattutto se
comparata  con  l'esonero  statuito  per  i  soggetti  in procinto di
conseguire  il  diploma  della  scuola  di  specializzazione  per  le
professioni  legali  ove  si consideri che il dottorato di ricerca si
consegue, a seguito di svolgimento di attivita' di ricerca successive
al  conseguimento  del  diploma  di laurea che abbiano dato luogo con
contributi  originali  alla  conoscenza in settori vari delle scienze
giuridiche.
    Ne  consegue  che  il  collegio,  ritenuta  la rilevanza e la non
manifesta  infondatezza  della  sollevata  questione  di legittimita'
costituzionale,  ritiene  necessario  - previo accoglimento ad tempus
(cioe'  sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della
Corte  costituzionale)  della  domanda incidentale di sospensione del
provvedimento  impugnato  -  ordinare  la  sospensione dell'ulteriore
corso  del  giudizio  iniziato  con il ricorso indicato in epigrafe e
deferire  alla Corte costituzionale la definizione della legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio  2001, n. 48 e 123-bis del r.d. 30 gennaio
l941,  n.12  in  relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e del
piu' generale principio di necessaria ragionevolezza delle leggi.